07.04.2016 14:32

Ricorso collettivo contro i tributi del Consorzio è stato vinto dagli agricoltori di Varapodio RC

 Finalmente anche la Commissione Provinciale Tributaria di Reggio Calabria accoglie i ricorsi collettivi in materia tributaria e precisamente quelli riguardanti i tributi richiesti dai Consorzi di Bonifica.

Si apre così un precedente (alla stregua di quanto già realizzato in altre realtà geografiche), afferma l’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori, che potrebbe  risolvere definitivamente, un retaggio vessatorio e ripetitivo del passato, come quello dei tributi consortili, più volte denunciato dall’associazione che opera a tutela dei consumatori.

Fino ad oggi infatti, molti contribuenti tartassati periodicamente da tali  tributi consortili, (il più delle volte per poche decine di euro), rinunciavano a proporre ricorso e a far valere un proprio diritto, per non dover pagare di sole spese giudiziarie, più dell’importo stesso, richiesto dai vari Consorzi di Bonifica. 

Finalmente con le sentenze emesse dalla sezione nona della Commissione Tributaria di Reggio Calabria, depositate lo scorso settembre 2015, su ricorsi esaustivamente predisposti dall’Avv. Elena Trinci, vengono accolti ricorsi collettivi in materia tributaria, consentendo così un notevole risparmio economico per i contribuenti che possono così accedere alla giustizia per il riconoscimento dei propri diritti ed una economicità di spesa e di energie anche per chi è chiamato a giudicare.

A riguardo già in passato la Cassazione, superando impostazioni precedenti, ha ritenuto legittimo anche in materia tributaria, il ricorso congiunto proposto da più contribuenti, “ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa”, sul presupposto dell’applicabilità al processo tributario dell’art. 103 c.p.c. in virtù del quale “più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni”.

Sulla legittimità dei tributi consortili imposti dai Consorzi di Bonifica, la Commissione Tributaria Provinciale, ribadisce quanto già in precedenza richiamato in diverse sentenze emesse a tale proposito e cioè che “il contributo consortile non consiste in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, in quanto la sua richiesta da parte dei Consorzi è subordinata ad un beneficio fondiario, cioè a un miglioramento fondiario che deve ricevere il fondo del socio. A fronte di opere e manutenzioni effettuate dal Consorzio medesimo nell’ambito delle sue finalità istituzionali”. 

In atri termini la norma contenuta nel R.D. n° 215 del 1993 non consente ai Consorzi di Bonifica di imporre indiscriminatamente contributi su tutti gli immobili siti nel comprensorio, ma solo sui terreni che traggono benefici dalle opere di bonifica, ovvero nei riguardi dei proprietari di immobili che traggono dalla bonifica un “vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”.

Diversamente opinando, il Consorzio eserciterebbe un potere impositivo totalmente assimilabile a quello fiscale che, invece, non gli spetta perché l’imposizione contributiva riconosciutagli è solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica.

Tale principio è stato più volte ribadito anche dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che statuiscono: “il beneficio è l’elemento costitutivo dell’obbligo contributivo e se talune opere producono riflessi positivi solo su una parte dei consorziati, è su essi soli che debbano ricadere i relativi oneri”.

Né tantomeno può valere, a giustificazione dell’imposizione tributaria, il ricorso dei Consorzi di Bonifica alla Legge Regionale della Calabria n° 11 del 2002, perché tale normativa distingue tra la quota di contributo dovuta per il conseguimento dei fini istituzionali del Consorzio e la quota di contributo determinata sulla base di un beneficio diretto o specifico che spetta ai consorziati.

E’ chiaro che per fini istituzionali dell’Ente debbono intendersi quelli indicati all’art. 1 della Legge Regionale stessa e cioè “la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale………..”.

Una diversa interpretazione di tale normativa, rischierebbe di confondere il contributo per il perseguimento di fini istituzionali del Consorzio con un contributo generico finalizzato al mantenimento della semplice struttura organizzativa dell’Ente che svuoterebbe di contenuto l’essenza stessa e lo scopo dei Consorzi di Bonifica.

Per tali motivi la Commissione Provinciale Tributaria di Reggio Calabria, accogliendo i ricorsi collettivi, ben articolati e dettagliatamente motivati, dall’avv. Elena Trinci, ha annullato gli avvisi di pagamento dei contributi consortili ed ha condannato il  Consorzio di Bonifica Tirreno-Reggino al pagamento delle spese di giudizio.

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